Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato per le seguenti finalità:

          a) al di fuori del territorio nazionale, dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali, per l'assistenza, la protezione e lo sgombero di connazionali da aree di crisi, per la conduzione di operazioni di pace o per interventi connessi alle risoluzioni di organizzazioni internazionali alle quali partecipa l'Italia o ad accordi internazionali;

          b) sul territorio nazionale, nelle acque territoriali nazionali e nello spazio aereo nazionale, in operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubbliche calamità. In tali casi il personale è impiegato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, con i compiti e le modalità indicati dall'articolo 19 della medesima legge, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Al personale delle Forze armate sono corrisposte le indennità di ordine pubblico previste per i pari grado delle Forze di polizia. Al volontario in ferma annuale e pluriennale si applica l'indennità spettante al volontario di truppa in servizio permanente.

 

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